Piano di Transizione 5.0: la normativa quasi definitiva

2 Luglio 2024
2 mins read

È in fase di approvazione in queste settimane il decreto attuativo del Piano di Transizione 5.0 che mira ad incentivare le imprese italiane a investire in tecnologie e pratiche sostenibili, offrendo un supporto finanziario tramite il meccanismo del credito d’imposta.

Soggetti beneficiari 

Le imprese che effettuino investimenti tra il 2024 e il 2025 che determinino una riduzione dei consumi energetici e siano residenti nel territorio nazionale possono beneficiare di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per tali investimenti. La fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Soggetti esclusi 

Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione, fallimento o soggette ad altre procedure concorsuali, nonché le imprese soggette a sanzioni interdittive. Escluse anche le attività dannose per l’ambiente, come quelle legate ai combustibili fossili o al trattamento dei rifiuti. 

Investimenti agevolabili 

Per accedere ai benefici l’impresa deve investire in beni materiali e/o immateriali Industria 4.0 che comportino una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3 per cento. Qualora sussista questa condizione sono agevolabili anche i cosiddetti investimenti trainati: software per il monitoraggio continuo dell’energia autoprodotta e consumata; investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (no biomasse) e per lo stoccaggio dell’energia prodotta; impianti fotovoltaici solo se di produzione UE. 

Calcolo riduzione dei consumi 

La riduzione dei consumi è calcolata: 

– con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. 

– al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo. 

– per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale” ben definito. 

Il calcolo del risparmio energetico deve essere verificato e validato da soggetti terzi abilitati come gli Esperti in Gestione dell’Energia e le Energy Service Company con il rilascio di: 

– una certificazione ex-ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati; 

– una certificazione ex-post, con la quale viene attestata l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. 

Accesso al beneficio 

L’accesso al beneficio è sottoposto ai controlli del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al quale deve essere presentata, in via telematica, la documentazione e la descrizione, con i costi, del progetto d’investimento. Entro 30 giorni dalla data di prenotazione, le imprese dovranno inviare al GSE una comunicazione che dimostri di aver versato un acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Regime del beneficio 

Il credito d’imposta può essere utilizzato decorsi cinque giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie. L’ammontare del credito d’imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. 

Decadenza del beneficio 

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, dismessi ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, è prevista la rideterminazione del credito d’imposta o la decadenza dall’agevolazione e la restituzione del credito già fruito. 

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